La normativa della “riforma del lavoro sportivo” (D.Lgs. 36/2021), in vigore dall’1 luglio 2023, ha introdotto

importanti cambiamenti nell’inquadramento

dei lavoratori del settore sportivo.

In particolare, si è verificata una rivoluzione nell’ambito dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con l’innovazione di nuove soglie esenzionali per i contributi previdenziali (INPS e INAIL) fino a 5.000 euro e per l’imposta sul reddito (IRPEF) fino a 15.000 euro.

La valutazione del superamento di tali limiti esenzionali, sia per i contributi previdenziali che per le imposte, si basa sul principio della “cassa”, che considera il momento effettivo del pagamento della remunerazione al lavoratore sportivo.

Tuttavia, esiste un’eccezione per i compensi pagati entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello dei servizi prestati nell’anno precedente, dove si applica il principio della “cassa allargata” previsto dall’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

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Per comprendere meglio l’impatto di questa “cassa allargata”, prendiamo in considerazione un esempio pratico:

Se le retribuzioni relative alle collaborazioni continuative coordinate del mese di dicembre 2023 vengono corrisposte entro il 12 gennaio 2024, tali compensi verranno attribuiti al reddito del lavoratore sportivo per l’anno 2023.

Pertanto, essi devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del superamento dei limiti esenzionali per il 2023.

Nel caso in cui i compensi per le prestazioni svolte nel 2023 vengano corrisposti entro il 12 gennaio 2024, essi dovranno essere inclusi nelle certificazioni uniche del 2024 del collaboratore sportivo e dovranno essere conteggiati entro il limite di esonero già dichiarato per il 2023, come indicato nell’autocertificazione richiesta prima di ogni pagamento.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa “cassa allargata” si applica unicamente ai rapporti di lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa, e non ai contratti autonomi di natura professionale o al lavoro autonomo occasionale.

Pertanto, i compensi del 2023, anche se pagati entro il 12 gennaio 2024, potranno essere inclusi nella Certificazione Unica (CU) del 2024. È possibile trovare la CU2024 da qui [inserire link].

Queste disposizioni sulla “cassa allargata” hanno un impatto significativo sulla contabilità e sulla gestione dei documenti fiscali delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche.

È fondamentale comprendere le nuove regole e adottare le procedure adeguate per garantire la corretta dichiarazione e registrazione dei compensi sportivi, al fine di evitare errori e sanzioni fiscali.

In conclusione, la “cassa allargata” offre un’opportunità di tempistica per il pagamento dei compensi sportivi del 2023 entro il 12 gennaio 2024, consentendo di includerli nei documenti fiscali relativi al 2024.

Tuttavia, è fondamentale attenersi alle disposizioni normative e assicurarsi di adottare le procedure contabili e fiscali corrette per garantire la conformità alle leggi e regolamenti vigenti.

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